L’articolo 157, D.L. 34/2020, al comma 1, stabilisce che i provvedimenti impositivi (atti di accertamento e non solo) in scadenza alla fine del 2020 devono essere emessi entro tale termine ma devono essere notificati necessariamente l’anno prossimo. Ne deriva che durante l’anno in corso è fatto divieto di notificare i suddetti accertamenti. Poiché il differimento delle operazioni di notifica è motivato con la finalità di “favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”, la medesima esigenza si pone, a maggior ragione, con riguardo agli atti di accertamento che scadono in annualità successive. La conferma è contenuta nella circolare 25/E/2020. Il comma 2 estende il divieto di notifica, tra l’altro, alle comunicazioni di irregolarità emesse in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973. Nella circolare n. 25/E/2020 è stato affrontato in modo specifico il tema della ricorrenza delle situazioni che consentono di superare il divieto di notifica. Vengono in particolare esemplificate 3 fattispecie. La più insidiosa, riguarda l’ipotesi in cui si ravvisi il fondato pericolo per la riscossione del credito erariale.
La CTR Lazio, con la sentenza n. 1337/V/2020, ha dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta per la rettifica dell’avviamento di un bar qualora l’ufficio abbia rideterminato il valore basandosi sui listini Fimaa, non allegati all’accertamento e neppure individuabili e consultabili per mancanza di riferimenti puntuali.
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