L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 377/2020, ha confermato che è senza sanzioni il rimborso del contributo a fondo perduto (Cfp) erroneamente ottenuto dagli studi associati di professionisti iscritti alle casse di previdenza. Dalla risposta si evince il principio secondo cui ogni volta che la correzione è fatta sulla base di una nuova pronuncia del fisco, il rimborso del fondo perduto può avvenire con la sola maggiorazione per interessi.
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