L’efficacia delle politiche di distribuzione per le vendite all’estero deve fare i conti con le regole fiscali e doganali. Nella fattispecie di cui alla risposta a interpello n. 273/2020 (al di fuori del caso del «call-off stock» di cui all’articolo 17-bis, Direttiva 2006/112 e in una situazione in cui la permanenza dei beni all’estero non configura una mera sosta tecnica), l’invio della merce in deposito per la successiva consegna ai clienti extra UE o comunitari che ne ordineranno l’acquisto, va considerato distintamente dall’operazione di vendita. La conseguenza è che in tale ipotesi non può parlarsi di una cessione intracomunitaria o all’esportazione dall’Italia. Queste conclusioni sembrano prendere le distanze dalle affermazioni di cui alla precedente risposta n. 238/2020. Tutto questo comporta una palese distorsione delle regole di territorialità, comunitarie e nazionali, che non è giustificata né in base al richiamo a precedenti orientamenti di prassi né in forza delle indicazioni della giurisprudenza e che, oltretutto, non è neppure rassicurante per gli operatori.
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