A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono tenute a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.
Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno e consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati vengono messi a disposizione dei cittadini che possono consultare le spese sostenute, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie. Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto alcune novità in merito alla detraibilità dall’imposta lorda degli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir:
Con il Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 270 del 29.10.2020, viene previsto l’adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, al fine di:
Il D.M. 19.10.2020 accoglie inoltre le semplificazioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, destinate agli operatori sanitari.
Si ricorda infatti che, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche (di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (articolo 15, comma 1, D.L. 124/2019). Allo stesso modo, dal 1° gennaio 2021 è prevista l’obbligo per i suddetti soggetti, tenuti alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015), di assolvere l’adempimento tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema TS (articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015).
Pertanto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle fattispecie escluse dal citato comma 680.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, comprensivi dei seguenti ulteriori dati:
a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
b) aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;
c) indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata:
Con riferimento, infine, alle modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.
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